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Separazioni e divorzi davanti all’Avvocato (art. 6 Legge n. 162/2014)
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
- nel primo caso (assenza di figli minori) l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un Nulla Osta
- nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), l’accordo deve essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti e dopo aver ottenuto il Nulla Osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune corredato dai dati relativi alla iscrizione/trascrizione dell’atto di matrimonio a seconda che si tratti di matrimonio celebrato con rito civile, con rito concordatario o di altri culti ammessi, oppure di matrimonio celebrato all’estero e trascritto in Italia.
Unitamente all’accordo dovrà essere trasmesso, a cura dell’Avvocato la relativa scheda completa dei dati statistici.
L’Accordo come sopra indicato può essere trasmesso, completo di firme digitali, via PEC al seguente indirizzo: comune.viareggio@postacert.toscana.it oppure mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio sito in Piazza Nieri e Paolini n. 1 Piano terra
Normativa di riferimento
Legge 10 novembre 2014 n. 162 articolo 6
Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12 Legge n. 162/2014)
L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di:
- separazione consensuale
- divorzio
Non è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
1. in presenza di figli minori della coppia
2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
3. se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: celebrazione del matrimonio in forma civile o religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero) residenza di uno dei coniugi.
L’assistenza degli Avvocati è facoltativa.
Come fare
L'istanza potrà essere inviata, allegando la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari, tramite:
email statocivile@comune.viareggio.lu.it PEC comune.viareggio@postacert.toscana.it o tramite consegna all’Ufficio Protocollo. Tale istanza deve essere compilata sui modelli di seguito elencati:
- Richiesta di separazione
- Richiesta di divorzio:
L'Ufficiale di Stato Civile verificherà le dichiarazioni rese anche tramite l’acquisizione d'ufficio di documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.
Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'Ufficio di Stato Civile stabilirà, in accordo con le parti, la data della redazione dell’accordo.
Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Conferma dell'accordo
La data dell’appuntamento per la conferma dell’accordo sarà concordata, con le parti, lo stesso giorno della redazione dell’accordo e non potrà avvenire prima di 30 giorni dalla sottoscrizione stessa.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Mancata comparizione
La mancata comparizione dei coniugi, per la conferma dell’accordo, equivale alla mancata conferma dell'accordo stesso.
Ulteriori informazioni
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Costi:
-16,00 euro prevista dall'art. 12 del d.l.12/09/2014 n.132 da versare, tramite PAGO PA, specificando quale causale: SEPARAZIONE o DIVORZIO e COGNOME DEI CONIUGI, in due modi:
1. direttamente sul sito dell’ente (PAGOPA)
2. attraverso i canali sia fisici che online di banche, uffici postali, sportelli ATM abilitati e SISAL, Lottomatica e Banca 5. In questo ultimo caso si prega di contattare l’Ufficio Stato Civile per ulteriori informazioni in merito al pagamento.
Normativa di riferimento
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
Riconciliazione di coniugi separati
I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice.
La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o in quello in cui è trascritto l’atto di matrimonio.
Come fare
I coniugi devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione.
Il tutto va presentato personalmente da uno dei coniugi all’ufficio di Stato civile o può essere fatto pervenire anche via email o PEC allo stesso, allegando i documenti di identità di entrambi i richiedenti
L’Ufficiale dello Stato Civile verifica i dati anagrafici dei coniugi mediante acquisizione d’ufficio degli atti necessari nei Comuni italiani interessati, dopo di che fissa l’appuntamento per la dichiarazione di riconciliazione, che deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi i quali, pertanto, dovranno presentarsi insieme all'appuntamento, muniti ciascuno del proprio documento d'identità.
L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d’ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella dell’atto di riconciliazione reso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile. La pubblicità ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.
Iter riassuntivo della procedura
- I coniugi fanno pervenire la richiesta compilando l’apposito modello tramite email: statocivile@comune.viareggio.lu.it o PEC comune.viareggio@postacert.toscana.it con documento di identità di entrambi;
- l'ufficio acquisisce i documenti necessari, fissa un appuntamento con i coniugi e in quella data redige, avanti a loro, il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- gli interessati possono chiedere l'estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.
Costi
Nessuna spesa
Scioglimento dell' Unione Civile
L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile che riceve tale volontà in forma congiunta; se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’Unione Civile.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà. Lo scioglimento avviene anche nei casi previsti per lo scioglimento del matrimonio. Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio. La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure agli avvocati (articolo 6 d.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014). Sarà applicabile alle stesse Unioni Civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.
Costi
16,00 euro prevista dall'art. 12 del d.l.12/09/2014 n.132 da versare, tramite PAGO PA, specificando laddove prevista quale causale: SCIOGLIMENTO UNIONE CIVILE e COGNOME DEI CONIUGI, in due modi:
1. direttamente sul sito dell’ente (PAGOPA)
2. attraverso i canali sia fisici che online di banche, uffici postali, sportelli ATM abilitati e SISAL, Lottomatica e Banca 5. In questo ultimo caso si prega di contattare l’Ufficio Stato Civile per ulteriori informazioni in merito al pagamento.
Contatti
Sede: Ufficio Stato Civile - Palazzo Municipale - Piazza Nieri e Paolini
Telefono: 0584 966848
E-Mail: statocivile@comune.viareggio.lu.it Pec:comune.viareggio@postacert.toscana.it