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Richiedere una pubblicazione di matrimonio
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A chi è rivolto
Possono contrarre matrimonio i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini stranieri, di stato libero, residenti in Italia o all’estero, i quali non siano legati fra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.
Descrizione
La legge italiana prevede il matrimonio civile, il matrimonio concordatario e il matrimonio acattolico.
La celebrazione del matrimonio è preceduta dalla richiesta delle pubblicazioni civili tranne in alcuni casi previsti dalla legge.
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni. Per le pubblicazioni di matrimonio consultare l'apposito servizio digitale.
Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".
Il matrimonio civile o religioso può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalle eseguite pubblicazioni ed entro 180 da tale data.
Formazione atti di matrimonio
L'Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti in altri comuni o all’estero, relativi ai propri residenti.
Matrimoni civili
Il matrimonio civile è regolato dalle indicazioni previste dal codice civile e non ha alcun rilievo in ambito religioso. Deve essere celebrato davanti l’Ufficiale dello Stato Civile.
I matrimoni vengono celebrati nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito provvedimento della Giunta comunale.
I futuri coniugi, secondo le disposizioni di legge:
- non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
- non devono essere interdetti per infermità di mente;
- non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
- la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio.
Inoltre non possono contrarre matrimonio tra loro:
- gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
- i fratelli e le sorelle;
- lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
- gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- i figli adottivi della stessa persona;
- l'adottato e i figli dell'adottante;
- l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
- persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Chi celebra il matrimonio civile e dove può essere celebrato
Il matrimonio civile viene celebrato dall’Ufficiale dello Stato Civile che può essere il Sindaco o un suo delegato. Può essere delegato alla celebrazione del matrimonio qualsiasi cittadino italiano maggiorenne che abbia i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.
Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.
L’Ufficiale di Stato Civile che celebra il matrimonio deve indossare la fascia tricolore.
Dove è possibile celebrare il matrimonio
La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, alla presenza di due testimoni (uno per parte) nel Comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio o nel Comune delegato ai sensi dell’art. 109 c.c.
Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio fuori dalla Casa Comunale, ovvero in caso di pericolo di vita o altro impedimento giustificato all’ufficiale dello stato civile, qualora uno degli sposi sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale. In questi casi il matrimonio sarà celebrato alla presenza del Segretario Comunale e 4 testimoni.
Nel Comune di Viareggio i matrimoni vengono celebrati nelle sale comunali a ciò appositamente destinate e presso gli Uffici Distaccati di Stato Civile. Le modalità di individuazione delle sale, giorni e orari, modalità di prenotazione e relativi costi sono regolate da apposito provvedimento della Giunta comunale.
Matrimoni Concordatari e altri culti ammessi
Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'ufficio di stato civile e consegnarlo al Parroco o al Ministro di Culto che ne ha fatto richiesta.
Dopo la celebrazione del matrimonio il Parroco o il Ministro di Culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile del comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi da quello della celebrazione, l'Ufficiale dello Stato Civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.
Il regime patrimoniale
I regimi patrimoniali tra cui i coniugi o gli uniti civilmente, possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni.
La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi.
La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:
prima del matrimonio:
- all’ufficiale di stato civile (matrimonio civile o unione civile);
- al parroco (matrimonio concordatario);
- al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);
dopo il matrimonio: davanti ad un notaio.
La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio e riportata negli estratti di matrimonio.
Casi particolari
Se gli sposi o i loro testimoni non conoscono la lingua italiana oppure affetti da sordità, mutismo o impediti alla comunicazione dovranno essere assistiti, durante la celebrazione del matrimonio stesso, da un interprete, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato.
Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
Rilascio certificati
I certificati ed estratti di matrimonio vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile su richiesta da effettuare allo sportello o on line all’indirizzo email o Pec.
Tempi e scadenze
Una volta ottenuta l'autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi celebrato a partire dal 4° giorno dalle eseguite pubblicazioni.
Contatti
Telefono: 0584 - 966776 email: matrimoni@comune.viareggio.lu.it